Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanita' militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. (26G00088)
Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa > Chapter Capo II > Articolo 2
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 e' sostituito dal seguente: «Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa. 2. La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni: a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali; b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato; d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza; g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.».